Green pass in farmacia: guida all’uso, quando è obbligatorio


4 Febbraio 2022

FARMACIA | REDAZIONE DOTTNET | 03/02/2022 19:23

La soluzione è più articolata per i servizi erogati dalle farmacie

L’accesso in farmacia è consentito senza certificazione verde, per qualunque acquisto e per tutti i servizi sanitari. Esclusi solo i servizi alla persona non rientranti nell’esercizio della farmacia (cabina estetica, tatuaggi). A precisarlo sono le Faq governative successive al Dpcm del 21 gennaio 2022.

Il Dpcm individua gli esercizi commerciali ai quali, per le tipologie di merci vendute e servizi prestati, si accede anche senza green pass, tra i quali rientra sicuramente la farmacia (menzionata espressamente al punto 6 dell’allegato). L’articolo 1, lettera b), per esigenze di salute consente l’accesso per «approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter del Dlgs 502/92». Sul piano letterale, la farmacia non rientra tra le strutture sanitarie accreditate e autorizzate (articolo 8-ter citato), per cui è sorto il dubbio che l’esenzione sia limitata a farmaci e dispositivi. Le FAQ governative hanno subito precisato che chi accede ad uno degli esercizi esentati (quindi anche in farmacia) può acquistare qualsiasi merce. Per le farmacie era già così anche durante il confinamento della prima ondata

Del resto le limitazioni merceologiche – si legge sul Sole24ore – sarebbero arbitrarie e praticamente inapplicabili: non ha senso imporre controlli ex post in base al tipo di acquisto, con l’effetto, tra l’altro, di congestionare ulteriormente l’attività, già sotto pressione, del farmacista. A tacere dell’incertezza in caso di acquisto di medicinali o dispositivi assieme ad altri prodotti, con il conseguente, possibile, indebito trattamento dei dati da parte del verificatore (che si ricorda, deve essere lecito, corretto e rispondente a specifiche finalità).

La soluzione è più articolata per i servizi erogati dalle farmacie: noleggio dispositivi, test diagnostici, vaccini, tamponi, screening sanitari, ma anche – talvolta – servizi non strettamente sanitari, ma cosmetici (cabina trucco) o estetici (cabina estetica, tatuaggi, piercing), riporta il Sole24ore.

L’esenzione dei servizi “prevenzione, diagnosi e cura” (così si esprime il Dpcm) vale per tutte le attività della “farmacia dei servizi” disciplinata dal decreto legislativo 153/2009 e relative norme attuative e da altre disposizioni (ad esempio la legge 178/2020 per vaccini e test covid). Sono infatti prestazioni sanitarie: autoanalisi, prestazioni infermieristiche o fisioterapiche, telemedicina, prenotazioni Cup e così via. Questi servizi rientrano senza dubbio nell’esenzione, come del resto i noleggi, visto che il decreto parla di “approvvigionamento” di dispositivi (che può comprendere il nolo).

Altri servizi non rientrano però nell’oggetto tipico della farmacia. Il criterio più sicuro per

 individuare le attività che richiedono green pass è quello basato sulla necessità di una autorizzazione amministrativa ad hoc: è il caso dell’attività di estetica, disciplinata con legge quadro 1/90 e norme attuative regionali, che certamente rientra tra i «servizi alla persona». Analogamente, tatuaggi e piercing, pur non avendo una disciplina organica nazionale, sono generalmente regolate da leggi regionali o regolamenti locali (regionali o comunali) e, pertanto, anche se erogate in farmacia richiedono l’accesso con certificato verde, precisa il quotidiano economico.

Le prestazioni cosmetiche (trucco non semipermanente o consulenza di make-up), infine, non richiedono autorizzazione amministrativa, quindi nemmeno il greenpass; lo stesso vale per la foratura dei lobi auricolari, per la quale le norme regionali generalmente dettano solo requisiti igienici, ma non impongono la presenza di un’estetista.

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