Spese sanitarie, indicazioni da riportare sullo scontrino e modalità di pagamento. Come gestirle in farmacia


8 Maggio 2021

fonte: www.farmacista33.it

In merito alle spese sanitarie detraibili – in particolare per quanto riguarda le indicazioni da riportare sullo scontrino e le modalità di pagamento -, allo stato attuale, per le farmacie, risulta esserci una situazione di incertezza.

Se la disciplina di riferimento, nell’arco degli ultimi mesi, ha visto il susseguirsi, da parte delle Istituzioni, di diversi provvedimenti, che ne hanno via via definito i contorni, proprio di recente, a livello operativo, sono emerse nuove criticità, con una presa di posizione che sembra andare in direzione contraria.

A fare il punto Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena, che auspica, al riguardo, un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate per ribadire una interpretazione univoca da estendere, operativamente, a tutti i soggetti coinvolti.

Spese sanitarie, tracciabilità e detrazioni: la disciplina per le farmacie
Come si ricorderà, «la legge di Bilancio 2020» spiega De Carli «ha stabilito che, a decorrere dal primo gennaio dell’anno scorso, la detrazione dall’imposta lorda del 19% delle spese sanitarie spetta a condizione di utilizzare sistemi di pagamento tracciabili. Il nostro settore, tuttavia, ha visto due importanti eccezioni: la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, le spese relative a medicinali e dispositivi medici e quelle che si riferiscono a prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate. Per la farmacia, in particolare, quest’ultima casistica è stata unanimemente indicata da parte di commentatori e istituzioni di categoria come limitata alla riscossione dei ticket e dei ticket Cup – in quanto prestazioni erogate da strutture pubbliche e in regime di convenzione – mentre l’obbligo dei pagamenti con strumenti tracciabili è stato inteso rimanente per tutte le diverse prestazioni di servizi di tipo sanitario eseguite nell’esercizio farmaceutico».
Tuttavia, «tra ottobre dell’anno scorso e marzo di quest’anno si sono susseguiti una serie di interventi, che hanno imposto linee di condotta in aperto contrasto tra loro. Si . Si va dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate (16 ottobre 2020), al decreto del Ministero dell’Economia e Finanza (del 19 ottobre 2020), fino alla più recente risposta all’interpello n. 158 del 5 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate». In particolare, con quest’ultimo documento, «l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto che le strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale debbano comunicare al Sistema Ts tutte le prestazioni sanitarie, rese a partire dal primo gennaio 2020, senza indicazione del tipo di pagamento e indipendentemente dalla modalità in cui sia stato effettuato. Rapportato alla categoria delle farmacie, tale presa di posizione implica la possibilità, appunto, di non integrare i dati inviati al sistema Ts con le modalità di pagamento, con la conseguenza di liberarsi dal peso del pagamento con strumenti tracciabili per tutti i servizi sanitari detraibili». Questo, va detto, «a condizione che la farmacia possa essere qualificata come “struttura sanitaria accreditata” e così, in effetti, sembra essere, dato che sul sito del Sistema tessera sanitaria all’interno delle “Strutture sanitarie accreditate al Ssn” vengono ricomprese anche le Farmacie».

La nota di Sogei che crea confusione e la reazione delle farmacie
Se non che, a fine del mese scorso, da parte di Sogei è stata diffusa una nota con una interpretazione diversa: la posizione riportata è che «si intende scartare i documenti inviati al Sistema Ts dal 10 maggio qualora non sia presente, oltre ad altri campi, anche l’indicazione se la spesa sia stata sostenuta con strumenti di pagamento tracciabili o meno. Si tratta, questa, di una informazione considerata da Sogei “obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione”, cioè “le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici”. La situazione, quindi, «risulta essere confusa e la stessa Federfarma ha inviato di recente una richiesta di chiarimento a Agenzia delle Entrate, Sogei e Ragioneria dello Stato. In particolare, è stato ribadito che, essendo le farmacie strutture convenzionate con il Ssn, sulla base del già citato interpello, l’esonero dall’indicazione del sistema di pagamento ai fini della detraibilità si rende applicabile non soltanto per quanto riguarda gli acquisti di farmaci e di dispositivi medici, ma anche per quanto attiene alle spese relative alle prestazioni sanitarie da queste effettuate. La richiesta poi è che vengano operate le necessarie rettifiche alle procedure operative del Sistema Ts. In ogni caso, tale situazione è stata fatta presente anche alle Software House, che, immagino, prenderanno analoghi provvedimenti». Ma, in questo stato di «incertezza, il mio auspicio, al riguardo, è che al più presto ci sia un pronunciamento esplicito da parte dell’Agenzia delle Entrate e d’altra parte non posso che ribadire che i farmacisti hanno assolutamente bisogno di chiarezza e sicurezza, proprio perché devono ricevere le transazioni della propria clientela in maniera corretta senza essere sottoposti a potenziali sanzioni derivanti da difformi interpretazioni da parte di un verificatore che possa mettere in dubbio l’applicabilità al settore della risposta all’interpello».

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